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Delucidazioni su cos'è L'IVA

L’ Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è un’ imposta introdotta e regolata dalla legislazione europea. La sua disciplina è quasi interamente contenuta nel relativo Testo Unico, ossia il Dpr 633/1972. La disciplina IVA è regolata a livello comunitario da dettagliate direttive, VI Direttiva CEE del 1977 e seguenti, allo scopo di rendere omogenea l’ imposizione indiretta in tutta l’ Unione Europea.

L’ imposta sul valore aggiunto è un’ imposta che colpisce solo il valore aggiunto di ogni fase della produzione, scambio di beni e servizi.

LA DIRETTIVA RIFUSA
Il testo della Nuova Direttiva UE cd “direttiva rifusa” o VI direttiva 112/2006 costituisce una ricapitolazione sistematica delle precedenti disposizioni. Tuttavia il valore aggiunto reale della nuova direttiva deve rinvenirsi in primo luogo nella riscrittura delle disposizioni sotto il duplice profilo della “semplificazione” e dell’ “aderenza” al testo tradotto al paradigma ‘di servizio’; infine la collocazione delle disposizioni in titoli, capi, sezioni e sottosezioni permette una più agile comprensione del tema trattato.

Il 19 febbraio 2009, Il Parlamento europeo ha adottato una relazione consultiva in base alla quale gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ridurre le aliquote IVA per tutta una serie di nuovi prodotti e servizi come i ristoranti, i trattamenti estetici e tutti gli altri servizi prestati localmente.

COME FUNZIONA L’ IVA
L’ IVA è un’imposta generale sui consumi, che colpisce solo l’ incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo del bene o del servizio stesso. Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa (addebito) diritto di rivalsa, l’ imposta grava completamente sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d’ imposta (il contribuente) rimane neutrale. Infatti il soggetto passivo d’ imposta, che è colui che cede beni o servizi, può detrarre l’ imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’ esercizio d’impresa, arte o professione, dall’ imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o committenti dei servizi prestati.

L’ IVA pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali.

CONSUMATORI E SOGGETTI PASSIVI
Nell’ imposta sul valore aggiunto occorre quindi distinguere il contribuente di fatto (il consumatore finale), che pur non essendo soggetto passivo dell’imposta stessa ne sopporta l’ onere economico (o come si usa dire, è inciso dall’ imposta) e il contribuente di diritto (di norma un imprenditore) su cui gravano tutti gli obblighi del soggetto passivo d’imposta, ma per il quale l’imposta stessa è dal punto di vista economico neutrale.

UN ESEMPIO
Esempio: un commerciante acquista materia prima per un valore di 1000 euro, per cui pagherà una somma di 1200 euro (1000 + 200 di IVA). Supponiamo ad esempio che seguito di una serie di lavorazioni effettuate su di essa, il valore finale del prodotto lavorato sia di 1200 euro. Al momento dell’acquisto, l’utente finale verserà al commerciante una somma di 1440 euro (1200 + 240 di IVA). La somma che il commerciante versa allo stato (o che più realisticamente è tenuto a versare allo stato) non è 240 euro, ma 240 – 200 = 40 euro (IVA che il commerciante ha ricevuto dall’utente finale a netto di quella versata per acquistare la materia prima). In questo senso il commerciante è soggetto passivo d’imposta e può detrarre l’imposta pagata sugli acquisti (i 200 euro di IVA pagate all’acquisto della materia prima) dall’imposta addebitata sulle vendite (i 240 euro di IVA versate dall’utente finale al commerciate). Inoltre il commerciante è anche neutrale rispetto all’IVA: ha ricevuto dall’utente finale 240 euro di IVA, ne ha versato 200 al momento dell’acquisto della materia prima ed altre 40 allo stato (in totale non ha ricavato né perso nulla in termini di IVA). L’utente finale invece (che non rivende la merce nè ne aumenta il valore ma semplicemente la utilizza per i suoi scopi), paga interamente l’IVA allo stato, senza poter detrarre nulla.

IL PRESUPPOSTO DELL’ IVA
Esistono tre condizioni che devono essere rispettate perché un’ operazione sia assoggettata ad IVA:
1. presupposto oggettivo: deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi rientrante tra quelle previste dalla normativa;
2. presupposto soggettivo: le operazioni di cui al punto precedente devono essere effettuate nell’ esercizio di imprese, arti e professioni. La conseguenza di tale norma è, ad esempio, la non assoggettabilità ad IVA delle vendite effettuate da privati;
3. presupposto territoriale: le operazioni devono essere effettuate all’ interno dello stato.

Le operazioni si considerano eseguite al fine dell’ applicazione dell’ imposta (cosiddetto momento impositivo):

1. per le cessioni di immobili, quando viene stipulato l’atto o al più tardi al verificarsi del trasferimento della proprietà o del diritto reale; tuttavia non rileva la clausola di riserva della proprietà nella vendita;
2. per le cessioni degli altri beni mobili quando avviene la consegna o la spedizione del bene o al più tardi quando si verifica l’effetto traslativo del diritto di proprietà: anche qui non rileva la clausola di riserva della proprietà nella vendita;
3. per i servizi all’ atto del pagamento;
4. in ogni caso il pagamento anticipato rispetto ai momenti appena descritti determina l’esigibilità immediata dell’imposta sull’ importo pagato e l’operazione si considera già effettuata in tutto o in parte;
5. si considerano effettuate a prescindere da quanto indicato, le operazioni per cui è stata emessa la fattura.

A partire dal momento impositivo dell’ operazione decorrono i termini previsti dalla legge per adempiere agli obblighi contabili, come l’ emissione della fattura o, se previsto, dello scontrino o della ricevuta fiscale. Inoltre, in linea generale, a partire dal momento impositivo delle operazioni l’ imposta stessa diviene esigibile ed il soggetto passivo sarà tenuto a versarla all’ Erario tramite le liquidazioni periodiche previste.

Una rilevante eccezione è costituita dalle operazioni svolte in favore di amministrazioni pubbliche, per le quali, a prescindere dal momento impositivo (che resta il riferimento per l’emissione della fattura e i conseguenti obblighi), l’ imposta diviene esigibile solo all’ atto del pagamento. La ratio di tale norma, deve individuarsi nel fatto che i soggetti pubblici spesso hanno tempi di pagamento molto lunghi e pertanto i loro creditori si troverebbero a dover anticipare un’ imposta che incasseranno solo dopo parecchio tempo.

LE OPERAZIONI IVA
Possiamo quindi distinguere le operazioni in:
* Imponibili: quando soddisfano tutte le condizioni di cui sopra e quindi devono essere assoggettate all’imposta;
* Non imponibili: quando mancano del requisito della territorialità. Costituiscono tipico esempio di operazioni non imponibili le cessioni all’esportazione. Non sono soggette all’imposta ma devono rispettare gli altri obblighi formali e di registrazione imposti dalla normativa IVA;
* Esenti: quando sono operazioni che soddisfano i tre presupposti ma sono escluse per espressa previsione normativa, ad esempio la cessione di valori postali e bollati, gli oneri finanziari, le prestazioni mediche, odontoiatriche, le operazioni di assicurazione, eccetera. Sono tuttavia soggette ad obblighi di fatturazione e registrazione.
* Escluse: quando sono operazioni che non soddisfano uno o più dei presupposti dell’imposta o considerate tali per espressa previsione normativa. Le operazioni escluse non sono quindi soggette alla disciplina e agli adempimenti previsti: fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale.

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