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Esigibilità Differita Dell’IVA (Per Cassa)

Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011 è prevista l’applicazione della “esigibilità differita“ dell’IVA anche con riferimento alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti che agiscono nell’ esercizio d’impresa, arte o professione, con esclusione:

  • delle operazioni effettuate da soggetti che applicano regimi speciali IVA;

  • delle operazioni fatte nei confronti di soggetti che assolvono l’IVA con applicazione del reverse charge.

L’IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell’operazione, risulta quindi esigibile al momento della riscossione del corrispettivo e non della fatturazione. Va evidenziato che, conseguentemente, l’IVA a credito risulta detraibile per l’acquirente/committente quando l’imposta diviene esigibile (al pagamento).La nuova disposizione prevede tuttavia che, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile a meno che l’acquirente/committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Per usufruire della possibilità di versare l'Iva «per cassa» è necessario indicare espressamente in fattura che si tratta di un'«operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del Dpr n. 633/72». In caso contrario si applicano le regole ordinarie. La disposizione in esame prevede infine che, previa autorizzazione della Comunità Europea, con Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze sarà fissato il volume di affari dei contribuenti nei cui confronti risulterà applicabile il versamento del tributo posticipato.

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