Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011 è prevista l’applicazione della “esigibilità differita“ dell’IVA anche con riferimento alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti che agiscono nell’ esercizio d’impresa, arte o professione, con esclusione:
L’IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell’operazione, risulta quindi esigibile al momento della riscossione del corrispettivo e non della fatturazione. Va evidenziato che, conseguentemente, l’IVA a credito risulta detraibile per l’acquirente/committente quando l’imposta diviene esigibile (al pagamento).La nuova disposizione prevede tuttavia che, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile a meno che l’acquirente/committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Per usufruire della possibilità di versare l'Iva «per cassa» è necessario indicare espressamente in fattura che si tratta di un'«operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del Dpr n. 633/72». In caso contrario si applicano le regole ordinarie. La disposizione in esame prevede infine che, previa autorizzazione della Comunità Europea, con Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze sarà fissato il volume di affari dei contribuenti nei cui confronti risulterà applicabile il versamento del tributo posticipato. |
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