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Saldo Ici 2010: versamenti scadenza del 16 giugno e 16 dicembre


Vi presentiamo una guida fiscale per il calcolo dell’acconto ICI in sacadenza il 16 giugno e del calcolo del saldo ICI tramite versametno con modello F24 o con bollettino postale identificando chi deve effettuare il pagamento e come versare. Il versamento del saldo ICI2009 - 2010 di dicembre è in scadenza tra meno di un mese e quindi vi chiariamo chi deve pagare e chi non deve versare le imposte sulla seconda casa e comunque non abitazione principale.

Acconto e saldo ICI

L’importo da versare è lo stesso pagato a titolo di acconto il 16 giugno salvo eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno (alienazioni, acquisti cessioni di case-abitazioni ville opifici garage ecc ecc e tutte le categorie catastali), mentre il saldo ICI andrà versato entro il 16 dicembre e semprechè non si sia optato per il versamento in un’unica soluzione.

Chi deve versare l’ICI e chi sono quali i soggetti esonerati

Come sappiamo i soggetti esonerati al versamento dell’ici 2010 sono i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale.Gli immobili che scontano l’ICI sono i fabbricati e anche le aree fabbricabili o i terreni agricoli (dall’adozione del piano regolatore che li rende edificabili) e obbligati saranno i proprietari e chi gode di un diritto reale di godimento sul bene come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione e anche il diritto di superficie o enfiteusi: pertanto coloro che hanno ceduto il diritto di superficie su un terreno, magari ad una impresa di produzione di energia fotovoltaica avranno il diritto a non versare l’ICI su quella porzione di terreno.

Come si calcola l’ICI: guida fiscale all’acconto

Per il calcolo dell’ici 2010 da versare si prende il reddito dominicale dalla misura catastale dell’immobile e si moltiplica per i coefficienti e moltiplicatori definiti dalla norma e pari in genere a 75. Il pagamento può essere effettuato tramite modello F24 e pertanto potrà anche essere oggetto di compensazione con altri tributi.

I soggetti esonerati al pagamento sono coloro i quali adibiscono la casa ad abitazione principale ad eccezione delle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ossia immobili di lusso, ville e castelli.

Qualora non si è proceduto al pagamento del saldo ICI 2009 a dicembre ci si può ravvedere tramite l’istituto del ravvedimento operoso secondo le modalità tradizionali di determinazione della quota sanzioni ed interessi tenendo a mente la maggiorazione dopo i primi 30 giorni di ritardo.

Fattispecie particolari: la contitolarità

In caso di comproprietà l’ICI 2010 è dovuta in base alla quota di possesso dell’immobile in quanto ricordiamo che l’ICI è una imposta che grava sul possessore e l’utilizzatore dell’unità immobiliare. Inoltre se il possesso a titolo esemplificativo si è protratto per oltre 15 giorni del mese, il mese di possesso andrà computato per intero.

Ai fini del calcolo sarà necessario considerare le detrazioni previste dalla legge o dalle leggi comunali. Per esempio nel caso di cooperative edilizie il comune può stabilire ulteriori detrazioni dall’imposta ICI per le proprietà indivise adibite ad abitazione principale.

I Comuni quindi possono stabilire detrazioni per l’abitazione principale applicando la detrazione di Euro 103,29.
Le ulteriori detrazioni sono calcolate sulle unità immobiliari e sulle relative pertinenze.

Ma possono anche esistere alcune fattispecie come il coniuge non assegnatario della ex casa coniugale che in caso di separazione o di divorzio e a cui viene riconosciuto l’usufrutto spetta l’ulteriore detrazione solo in proporzione alla quota di possesso e sempre che non sia proprietario di altro immobile suscettibile di essere adibito ad abitazione principale nello stesso comune.

Inoltre l’imposta non potrà mai andare a credito ossia nel caso in cui la somma delle agevolazioni fiscali e delle detrazioni previste per il calcolo dell’ICI dovesse portare l’imposta ad assumere un valore negativo questa non potrà essere considerata come un credito e non potrà tantomeno essere utilizzata in compensazione.

In caso di modificazioni delle condizioni soggettive od oggettive come un trasferimento della residenza o la cessione dell’immobile si guarderà ai mesi di possesso 2009 del semestre a seconda che si tratti di acconto o di saldo ici, lo stesso dicasi per il 2010.

Nel caso di immobili di proprietà di non residenti in Italia si potranno beneficiare comunque delle detrazioni previste appositamente che saranno considerati come residenti in Italia in quanto come sappiamo la tassazione in questo caso segue l’immobile e non il soggetto.

Versamento con modello F24

I codici tributi da utilizzare pe ril versamento con modello F24 sono

3901 : Imposta comunale sugli immobili (Ici) per l’abitazione principale;

3902 : Imposta comunale sugli immobili (Ici) per i terreni agricoli;

3903 : Imposta comunale sugli immobili (Ici) per le aree fabbricabili;

3904 : Imposta comunale sugli immobili (Ici) per gli altri fabbricati.

Nessuno vi impedisce di versare tutto a giugno in una unica soluzione, anche se inutile che vi dica che ci perdereste in disponibilità e nei tassi di interessi attivi che maturerebbero sulle somme dovute a titolo di saldo ICI, anche se il tasso di interesse legale quest’anno è molto basso.

Per ulteriori approfondimenti vi consiglio anche la guida fiscale al pagamento dell’acconto ICI

Vi consiglio di leggere anche la guida fiscale alle locazioni e affitti immobiliari per avere un quadro della tassazione in materia affitti e locazione di case, fabbricati, terreni agricoli e fondi rustici locati da persone fisiche o da società con particolare riferimento al trattamento ai fini delle impste di registro, della registrazione del contratto e al trattamento Iva.

Mancano pochi giorni alla scadenza dle pagamento del primo acconto, affrettatevi al pagamento del bollettino o al versamento del modello (anche utilizzando l’home banking).

articolo preso da www.tasse-fisco.com




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